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Art. 267 T.F.U.E.

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29 provvedimenti

Prescrizione medici specializzandi: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione conferma la prescrizione decennale per le richieste di risarcimento dei medici specializzandi per mancata remunerazione. Il termine decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. n. 370/1999, che ha cristallizzato il diritto al risarcimento per l'inadempimento dello Stato alle direttive europee. L'incertezza sulla giurisdizione o sulla natura dell'azione non sospende la decorrenza del termine.
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Prescrizione medici specializzandi: la Cassazione conferma
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un gruppo di medici specializzandi che chiedevano un risarcimento per la mancata retribuzione durante i loro corsi tra il 1982 e il 1990. La Corte ha confermato che il termine di prescrizione decennale per tali richieste è iniziato il 27 ottobre 1999. Secondo la sentenza, l'incertezza giurisprudenziale successiva non era un valido motivo per sospendere la decorrenza della prescrizione medici specializzandi. I ricorrenti sono stati condannati anche per lite temeraria.
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Prescrizione medici specializzandi: la Cassazione
La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto delle richieste di risarcimento di alcuni medici per la mancata retribuzione durante la specializzazione. La Corte ha ribadito che la prescrizione del diritto decorre dal 27 ottobre 1999. L'ordinanza ha inoltre condannato i ricorrenti per lite temeraria, sanzionando l'abuso del processo per aver insistito su tesi già ampiamente respinte dalla giurisprudenza consolidata.
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Revoca brevetto europeo: la Cassazione annulla tutto
La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza di condanna per contraffazione di brevetti relativi a macchine per imballaggio. La decisione è scaturita dalla revoca dei brevetti europei da parte dell'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) durante il giudizio di legittimità. Poiché la revoca ha effetto retroattivo ('ex tunc'), è venuto meno il fondamento stesso della causa, rendendo impossibile proseguire il giudizio. La Corte ha stabilito che la successiva conversione di uno dei brevetti in modello di utilità costituisce un titolo nuovo, non esaminabile in quella sede, portando alla cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.
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Raddoppio termini accertamento: la Cassazione chiarisce
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, interviene sul tema del raddoppio termini accertamento per capitali detenuti all'estero. Il caso riguarda un avviso di accertamento per l'anno 2004 notificato a un contribuente per maggiori redditi derivanti da attività finanziarie non dichiarate in Svizzera. La Corte ha stabilito un principio fondamentale: la presunzione legale di evasione introdotta nel 2009 non è retroattiva e non può applicarsi a periodi d'imposta antecedenti. Tuttavia, la norma che prevede il raddoppio dei termini di accertamento, avendo natura procedurale, si applica retroattivamente. Di conseguenza, l'accertamento è legittimo nei termini, ma l'Amministrazione Finanziaria deve provare l'evasione basandosi su presunzioni semplici (gravi, precise e concordanti) e non sulla presunzione legale automatica. La Corte ha inoltre accolto il motivo relativo alle sanzioni, disponendo l'applicazione del trattamento più favorevole (favor rei) previsto dalla normativa successiva.
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Accertamento retroattivo: la Cassazione sui limiti
La Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di accertamento retroattivo per capitali detenuti all'estero. Con l'ordinanza n. 26372/2025, ha stabilito che la presunzione legale di evasione introdotta nel 2009 non può essere applicata a periodi d'imposta precedenti, come il 2005. Tuttavia, ha confermato la validità retroattiva del raddoppio dei termini per l'accertamento in caso di violazioni che coinvolgono Paesi a fiscalità privilegiata. La Corte ha cassato la sentenza d'appello, rinviando il caso per una nuova valutazione basata non su una presunzione legale, ma su presunzioni semplici che l'Agenzia delle Entrate dovrà provare.
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Rimborso IVA consumatore finale: si può bypassare il fornitore?
Una società di servizi ha richiesto all'Amministrazione finanziaria il rimborso dell'IVA applicata sugli oneri generali di sistema nelle bollette elettriche. La Corte di Cassazione, confermando le decisioni dei gradi inferiori, ha respinto il ricorso. È stato ribadito il principio secondo cui il rapporto fiscale intercorre tra il fornitore del servizio e il Fisco. Pertanto, il consumatore finale deve, di norma, richiedere il rimborso IVA al proprio fornitore attraverso un'azione civilistica. L'azione diretta verso l'Amministrazione finanziaria è ammessa solo in casi eccezionali di impossibilità o eccessiva difficoltà, condizioni non riscontrate nel caso di specie.
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Rimborso IVA: chi può chiederlo? La Cassazione chiarisce
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6810/2025, ha stabilito che l'acquirente finale (cessionario) che ha versato un'IVA non dovuta non può chiederne il rimborso IVA direttamente all'amministrazione finanziaria. Il diritto al rimborso spetta unicamente al fornitore (cedente) che ha materialmente versato l'imposta all'erario. L'acquirente deve invece agire in via civilistica contro il fornitore per ottenere la restituzione delle somme indebitamente pagate. Una richiesta diretta al Fisco è ammissibile solo in casi eccezionali, come il fallimento del fornitore.
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Risarcimento dirigenti medici: la Cassazione decide
Un gruppo di dirigenti medici ha citato in giudizio lo Stato italiano per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata applicazione delle direttive europee sull'orario di lavoro tra il 2008 e il 2015. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18381/2025, pur riconoscendo una violazione "grave e manifesta" del diritto UE da parte dello Stato, ha rigettato la domanda di risarcimento dirigenti medici. La decisione si fonda sulla mancata prova, da parte dei ricorrenti, che il superamento dell'orario di lavoro fosse un'imposizione aziendale e non una scelta autonoma finalizzata al raggiungimento di obiettivi e alla relativa retribuzione di risultato. È stato quindi ritenuto non provato il nesso di causalità tra la violazione normativa e il danno lamentato.
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