La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11220/2024, ha stabilito che una scrittura privata non autenticata, priva di data certa, con cui si costituisce un diritto di abitazione, non è opponibile al Comune ai fini del calcolo dell'IMU. Anche in presenza di prove come il cambio di residenza e il pagamento delle utenze, l'atto resta inefficace verso l'amministrazione fiscale se la sua anteriorità non è provata con certezza, come richiesto dall'art. 2704 del codice civile. Di conseguenza, il ricorso dei contribuenti è stato respinto e gli avvisi di accertamento IMU sono stati confermati.
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