Un soggetto chiedeva di essere riconosciuto proprietario di alcuni immobili, finiti nel patrimonio di un'azienda poi fallita, per averli posseduti per oltre vent'anni. La sua richiesta era stata respinta perché, secondo i giudici precedenti, non era possibile far valere l'usucapione all'interno di una procedura fallimentare senza un titolo già trascritto. La Corte di Cassazione ha ribaltato questa decisione, stabilendo un principio fondamentale: la domanda di **usucapione nel fallimento** è pienamente ammissibile. L'usucapione, infatti, è un acquisto a titolo originario basato su un fatto (il possesso nel tempo) e può essere fatto valere contro il curatore fallimentare anche se non esiste un atto scritto precedente al fallimento. Di conseguenza, il richiedente ha vinto e il caso tornerà in tribunale per essere riesaminato secondo questo nuovo principio.
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