Una società, poi fallita, vende un capannone industriale. Il Fallimento agisce per revocare la vendita, ma l'acquirente si oppone sostenendo che l'azione è prescritta, essendo passati più di cinque anni dalla data del contratto. La Cassazione chiarisce un punto fondamentale sulla **prescrizione azione revocatoria** per gli atti immobiliari. Il termine di cinque anni non decorre dalla data della stipula del contratto, ma dal giorno della sua trascrizione nei registri immobiliari. Solo da quel momento, infatti, l'atto diventa conoscibile e dannoso per i creditori. Di conseguenza, l'azione del Fallimento è tempestiva e l'acquirente perde la causa.
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