Un soggetto, ritenuto amministratore di fatto e dominus di una società per azioni dichiarata fallita nel 2013, è stato condannato nei gradi precedenti per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. L'accusa si basava sulla distrazione di risorse societarie tramite un investimento compiuto poco dopo la cessione delle sue quote. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione contestando la qualifica di amministratore di fatto e la quantificazione della pena. La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso non manifestamente infondato, consentendo l'instaurazione del giudizio di legittimità. Tuttavia, i giudici hanno rilevato che il reato si era estinto per prescrizione il 22 febbraio 2026. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna, determinando la fine del processo senza alcuna conseguenza penale per l'imputato.
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