L'amministratore di fatto e l'amministratrice formale di una società fallita sono stati condannati nei gradi di merito per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. I soggetti avevano disdetto il servizio informatico di contabilità, trasferito i dati su server di terzi e negato l'accesso al curatore fallimentare, rendendo impossibile ricostruire un passivo di oltre due milioni di euro. La Corte di Cassazione ha rigettato le difese, confermando che la responsabilità grava sia sul gestore reale sia sulla prestanome formale. Tuttavia, poiché le impugnazioni non erano inammissibili, i giudici hanno dovuto applicare d'ufficio la prescrizione del reato, maturata dopo oltre dodici anni dai fatti. La Cassazione ha dunque annullato la sentenza senza rinvio.
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