La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta a carico di un soggetto che, pur non essendo amministratore formale, esercitava funzioni gestorie decisive. La difesa sosteneva che l'imputato fosse un semplice dipendente operativo e che il danno fosse stato riparato tramite pagamenti effettuati da un'altra società. Tuttavia, i giudici hanno rilevato che la qualifica di amministratore di fatto deriva dall'esercizio di poteri su clienti, fornitori e personale. Inoltre, la tesi della bancarotta riparata è stata respinta poiché il reintegro patrimoniale era solo parziale e non copriva la distrazione di macchinari e merci di magazzino.
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