La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19796/2025, affronta il tema della responsabilità fiscale dell'amministratore di fatto di un'associazione sportiva. La Corte ha stabilito che, per affermare la responsabilità solidale per i debiti tributari dell'ente, non è sufficiente la mera carica formale (es. consigliere o segretario), ma è necessario che l'amministrazione finanziaria fornisca la prova di una concreta e sistematica attività di gestione svolta dal soggetto. Di conseguenza, è stata cassata la sentenza di merito che aveva fondato la responsabilità sulla sola qualifica rivestita, senza indagare sull'effettiva ingerenza gestoria.
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