Un contribuente ha impugnato un preavviso di iscrizione ipotecaria emesso dall'Agente della Riscossione, contestando la mancata notifica delle cartelle esattoriali originarie e la prescrizione dei relativi crediti tributari. L'esattore ha dimostrato di aver notificato regolarmente, in una fase intermedia, delle intimazioni di pagamento che il contribuente non aveva impugnato nei termini di legge. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente, stabilendo che la mancata opposizione alle intimazioni di pagamento rende definitivi i debiti. Di conseguenza, non è più possibile contestare i vizi delle cartelle o la prescrizione precedente impugnando il successivo preavviso di iscrizione ipotecaria, il quale può essere contestato solo per vizi propri.
Continua »