L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società la deducibilità dei costi aziendali iscritti a bilancio, tra cui spese per forniture, quote di ammortamento e canoni di leasing per un immobile concesso in locazione a terzi. Dopo decisioni parzialmente favorevoli nei gradi di merito, la Cassazione ha chiarito due punti determinanti. Da un lato, il contribuente deve provare l'effettiva esistenza e l'imputazione temporale delle spese con adeguate scritture contabili, non bastando la mera annotazione a bilancio. Dall'altro lato, la Suprema Corte ha accolto la tesi della società sul leasing: la locazione a terzi non esclude automaticamente la natura strumentale dell'immobile se l'attività rientra nell'oggetto sociale. I giudici hanno annullato la decisione d'appello, disponendo un nuovo esame del caso.
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