Con l'ordinanza n. 10902/2024, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di cessione d'azienda, la responsabilità per le bollette di utenze maturate dopo il trasferimento ricade sul nuovo proprietario (acquirente). Questo perché il contratto di fornitura, essendo a prestazioni continuative, si trasferisce automaticamente all'acquirente ai sensi dell'art. 2558 c.c., liberando il cedente dalle obbligazioni future. La Corte distingue nettamente questa fattispecie da quella dei debiti pregressi, regolata dall'art. 2560 c.c.
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