L'Agenzia delle Entrate ha impugnato una sentenza emessa in sede di giudizio di rinvio che aveva annullato avvisi di accertamento per Irpeg, IVA e Irap. Il giudice del rinvio aveva escluso la responsabilità dei soci di una società estinta, sostenendo la mancanza di prova sulla distribuzione dell'attivo. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, evidenziando che il giudice del rinvio ha violato i limiti del proprio mandato. La legittimazione dei soci era già stata confermata implicitamente nella precedente fase di legittimità e non poteva essere rimessa in discussione. Inoltre, i soci succedono alla società estinta per il solo fatto della cancellazione, indipendentemente dall'effettiva riscossione di somme.
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