La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 14703/2024, ha rigettato il ricorso di un ex amministratore contro la sentenza di fallimento di una società in-house. Il caso verteva sulla presunta inattendibilità delle prove contabili utilizzate per dichiarare l'insolvenza. La Corte ha stabilito che il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, ma solo per contestare vizi di legittimità. Ha inoltre confermato l'ampio potere del giudice d'appello di esaminare l'intera questione dell'insolvenza, anche d'ufficio, nel contesto del reclamo contro il fallimento di una società in-house.
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