Una società ha contestato l'aumento della rendita catastale dei suoi immobili per carente motivazione dell'accertamento catastale. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che, in una procedura DOCFA, se l'ente impositore si limita a rivalutare i dati forniti dal contribuente senza contestare gli elementi di fatto, è sufficiente una motivazione sintetica. Inoltre, ha confermato che le contestazioni sui criteri di stima, se non sollevate in primo grado, costituiscono domanda nuova e sono inammissibili in appello.
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