La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di una società immobiliare contro una società industriale in amministrazione straordinaria, entrambe parte dello stesso gruppo. La Corte conferma la decisione di merito che aveva annullato un contratto di locazione per conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 2475-ter c.c. È stato accertato che gli amministratori, comuni a entrambe le società, avevano stipulato un contratto dannoso per la società industriale, la quale avrebbe potuto ottenere il godimento del medesimo immobile a condizioni molto più vantaggiose. La Cassazione ribadisce che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti, ma di giudicare la corretta applicazione della legge, e che un potenziale vantaggio di gruppo non giustifica un danno certo e immediato per una singola società.
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