Un ex dirigente ha chiesto la condanna della banca datrice di lavoro al pagamento delle somme accumulate come rendimento della polizza TFR. La banca aveva stipulato una polizza assicurativa collettiva per garantire il pagamento del trattamento di fine rapporto dei dipendenti. Alla cessazione del rapporto, il dirigente ha ricevuto il TFR ma ha preteso anche il rendimento finanziario della polizza. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda, rilevando che il contratto assicurativo riservava i rendimenti eccedenti alla banca contraente e non ai lavoratori. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del lavoratore, confermando che l'interpretazione del contratto spetta ai giudici di merito e che il dipendente, essendo estraneo all'accordo assicurativo tra banca e assicurazione, non può rivendicare il rendimento della polizza TFR in assenza di una specifica pattuizione.
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