Un avvocato ha richiesto un decreto ingiuntivo contro una banca per ottenere il pagamento di compensi professionali. La banca ha eccepito l'avvenuto pagamento parziale, dimostrando che il professionista aveva ricevuto una ingente somma. L'avvocato ha sostenuto che tale importo andasse riferito ad altre prestazioni, ma non ha fornito prove a supporto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del professionista, confermando che l'onere della prova relativo alla diversa imputazione del pagamento spetta al creditore che riceve la somma. Inoltre, la Corte ha chiarito che l'iscrizione dell'intero debito nello stato passivo non esclude pagamenti parziali preventivi e che la mancata presentazione della controparte all'interrogatorio formale non equivale a una confessione automatica, ma è liberamente valutabile dal giudice. Di conseguenza, l'avvocato ha diritto solo alla minor somma già decisa in appello.
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