La Corte di Cassazione ha stabilito che non sussiste una registrazione di marchio in mala fede se avviene con il consenso, anche presunto, del titolare del segno preusato, specialmente in un contesto di società collegate. Il caso riguardava una società che aveva registrato un marchio di fatto utilizzato da un'altra società dello stesso gruppo, poi fallita. La Corte ha ritenuto legittima la registrazione, finalizzata a conservare il valore di beni dati in pegno, escludendo l'intento anticoncorrenziale o distrattivo ai danni della massa fallimentare.
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