La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di tre imputati contro una sentenza di "concordato in appello". La Corte ha ribadito che, dopo un accordo sulla pena, il ricorso è consentito solo per vizi di volontà, dissenso del PM o difformità della sentenza rispetto all'accordo. Non è possibile contestare la mancata concessione di attenuanti o il calcolo della pena, a meno che questa non sia "illegale", cioè al di fuori dei limiti previsti dalla legge. La rinuncia ai motivi di appello, pilastro del concordato, si estende anche a quelli relativi alle circostanze attenuanti.
Continua »