La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15751/2024, ha chiarito i presupposti per la tassazione per enunciazione di un finanziamento soci. Il caso riguardava un atto di donazione di quote di una S.a.s. e di modifica dei patti sociali, all'interno del quale veniva menzionato un precedente finanziamento concesso da un socio alla società. L'Agenzia delle Entrate aveva applicato l'imposta di registro su tale finanziamento. I ricorrenti sostenevano la mancanza del requisito dell'identità delle parti tra l'atto registrato e quello enunciato. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, affermando che il concetto di 'parte' deve essere interpretato in senso lato e sostanziale, non meramente contrattuale, in funzione antielusiva. Poiché la società era parte dell'atto di modifica dei patti sociali e anche debitrice nel finanziamento enunciato, il requisito soggettivo è stato ritenuto soddisfatto, legittimando l'imposizione fiscale.
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