Un avvocato ha assistito un'associazione in due cause civili, richiedendo successivamente il pagamento delle proprie spettanze. L'associazione si è opposta, sostenendo l'esistenza di un accordo verbale di gratuità in cambio di favori commerciali. Il Tribunale ha accolto la domanda del legale, ritenendo nullo l'accordo verbale per mancanza di forma scritta. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso dell'associazione. I giudici hanno chiarito che il compenso professionale dell'avvocato, compreso l'eventuale patto di gratuità, deve essere stipulato obbligatoriamente per iscritto a pena di nullità. Di conseguenza, l'associazione ha perso la causa ed è stata condannata a pagare i parametri medi per le prestazioni ricevute, oltre al raddoppio del contributo unificato.
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