Una contribuente impugnava un preavviso di fermo amministrativo, sostenendo di non aver mai ricevuto le cartelle di pagamento prodromiche. Le commissioni tributarie di primo e secondo grado le davano ragione, annullando la notifica perché eseguita da un operatore postale privato. L'agente della riscossione proponeva ricorso incidentale in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso incidentale, stabilendo che, nel periodo tra il d.lgs. 58/2011 e la legge 124/2017, la notifica di atti amministrativi e tributari (non giudiziari) effettuata da un operatore postale privato munito di 'licenza individuale' era da considerarsi valida. Di conseguenza, la sentenza d'appello è stata cassata con rinvio, assorbendo il ricorso principale della contribuente relativo alle spese legali.
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