I committenti affidano a un tecnico la ristrutturazione di un fabbricato, ma l'intervento sfocia in una demolizione priva di autorizzazione con conseguente sequestro del cantiere. I committenti agiscono in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni, mentre il professionista richiede il saldo del proprio compenso. La Corte di Cassazione chiarisce i criteri guida sulla responsabilità del direttore dei lavori. Il professionista non può degradarsi a mero esecutore materiale ed è tenuto a garantire la conformità delle opere ai titoli edilizi, indipendentemente dalla consapevolezza del cliente. Tuttavia, il committente deve provare che il tecnico ricopriva effettivamente l'incarico al momento dell'abuso. Inoltre, l'accordo scritto sul compenso deve essere valutato dal giudice per determinare le somme dovute. La Suprema Corte cassa la decisione precedente con rinvio.
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