La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due soggetti coinvolti nel fallimento di una società. Il primo, amministratore di fatto, contestava il sequestro preventivo di oltre 150.000 euro in contanti rinvenuti nella sua abitazione, sostenendo derivassero da altre attività lecite. Il secondo, amministratore di diritto (prestanome), si dichiarava estraneo alla gestione. La Corte ha confermato il sequestro, ribadendo che l'amministratore di diritto risponde di bancarotta fraudolenta insieme all'amministratore di fatto se, pur consapevole delle distrazioni, non fa nulla per impedirle. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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