Un uomo, condannato per bancarotta fraudolenta, presenta istanza di riabilitazione penale. Il Tribunale di Sorveglianza la dichiara inammissibile, calcolando il termine di attesa dalla data di una decisione sulle pene accessorie e non dalla sentenza di condanna principale. La Corte di Cassazione, però, annulla il provvedimento non per il calcolo del tempo, ma per un grave vizio procedurale: la decisione è stata presa dal solo Presidente del Tribunale e non dall'intero organo collegiale, come invece impone la legge. Di conseguenza, la Cassazione ha rinviato gli atti al Tribunale di Sorveglianza, nella sua corretta composizione, affinché decida nuovamente sulla richiesta di riabilitazione penale.
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