I proprietari di alcuni terreni (fondi serventi) hanno contestato l'uso di una strada privata da parte dei clienti di un agricampeggio, realizzato sul terreno confinante (fondo dominante). Sostenevano che il passaggio di turisti, auto e camper costituisse un intollerabile aggravamento della servitù di passaggio, originariamente concessa solo per scopi agricoli. La Corte d'Appello ha escluso l'illecito, ritenendo l'agricampeggio un'evoluzione naturale e prevedibile dell'attività agricola. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dei proprietari dei fondi serventi. I giudici hanno chiarito che stabilire se vi sia un aggravamento della servitù di passaggio è una valutazione di fatto riservata esclusivamente ai giudici di merito. Inoltre, l'attività agrituristica è ormai considerata per legge complementare a quella agricola, escludendo quindi un mutamento di destinazione imprevedibile o vietato.
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