La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di contratto di locazione nullo per difetto di forma scritta e registrazione, il conduttore ha diritto alla restituzione integrale di tutti i canoni versati. La Corte ha chiarito che il godimento dell'immobile non giustifica di per sé la ritenzione delle somme da parte del locatore. Quest'ultimo, per opporsi, deve sollevare un'eccezione specifica di ingiustificato arricchimento, che non può essere rilevata d'ufficio dal giudice. La sentenza annulla la decisione della Corte d'Appello che aveva negato la restituzione proprio sulla base di un presunto arricchimento del conduttore.
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