Una fondazione privata, beneficiaria di contributi pubblici, ha citato in giudizio il proprio ex presidente per ottenere la restituzione di oltre 50.000 euro percepiti indebitamente come indennità di carica. La richiesta si fonda sul principio della gratuità degli incarichi per gli enti finanziati con fondi pubblici, che determina la nullità delle delibere di attribuzione dei compensi. L'ex presidente si è opposto, sostenendo l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente e chiedendo l'applicazione di specifiche esenzioni normative. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la condanna alla restituzione integrale. I giudici hanno chiarito che la gratuità degli incarichi rappresenta la regola generale per tali enti e le eccezioni non sono estensibili per analogia. Inoltre, le questioni relative alla presunta natura subordinata del rapporto sono state ritenute inammissibili poiché sollevate per la prima volta solo nel giudizio di legittimità.
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