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Art. 2126 Codice Civile — Anno 2024

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153 provvedimenti

Altri anni per Art. 2126 Codice Civile

Retribuzione onnicomprensiva dirigente: no extra compenso
Una dirigente pubblica ha svolto mansioni per un secondo ufficio vacante senza ricevere compensi aggiuntivi. La Corte di Cassazione ha rigettato il suo ricorso, confermando che la retribuzione onnicomprensiva del dirigente copre tutte le funzioni attribuite, escludendo pagamenti extra in assenza di uno specifico contratto. Anche la richiesta per arricchimento senza causa è stata respinta, poiché il trattamento economico esistente costituisce la giustificazione legale della prestazione.
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Retribuzione mansioni superiori: quando non è dovuta?
Una dipendente pubblica ottiene una promozione economica (da C2 a C3) poi annullata in autotutela. La lavoratrice chiede il pagamento delle differenze retributive per il periodo in cui l'inquadramento superiore era formalmente in vigore. La Corte di Cassazione respinge la domanda, stabilendo che la progressione economica all'interno della stessa area contrattuale non implica lo svolgimento di mansioni superiori, le quali sono considerate equivalenti. Pertanto, senza la prova di aver svolto compiti di un'area superiore, la richiesta di retribuzione per mansioni superiori è infondata, specialmente se l'atto di promozione è stato legittimamente annullato.
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Rinuncia al ricorso: inammissibile per carenza d’interesse
Un condominio propone ricorso per Cassazione avverso una condanna al risarcimento danni per infiltrazioni. Prima dell'udienza, deposita un atto di rinuncia al ricorso. La Suprema Corte, pur rilevando i difetti formali dell'atto (mancanza di firma digitale e notifica), lo interpreta come una manifestazione inequivocabile della volontà di non proseguire la causa. Di conseguenza, dichiara il ricorso inammissibile non per la rinuncia in sé, ma per la sopravvenuta carenza d'interesse a ottenere una decisione nel merito.
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Falsa dichiarazione: nullità del contratto di lavoro
Un dirigente pubblico, dopo una sospensione e riammissione con incarico inferiore, ha richiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo per la differenza retributiva. La Pubblica Amministrazione, in appello, ha sollevato la questione della nullità del contratto per una falsa dichiarazione del dirigente riguardo al possesso della laurea, fatto emerso solo dopo la sentenza di primo grado. La Corte di Cassazione ha stabilito che il giudice d'appello ha errato a non esaminare questa eccezione, cassando la sentenza e rinviando il caso per una nuova valutazione sulla validità del contratto.
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Danno comunitario: sì anche senza contratto scritto
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4943/2024, ha stabilito un principio fondamentale a tutela dei lavoratori precari del settore pubblico. La Corte ha chiarito che il diritto al risarcimento del cosiddetto "danno comunitario" per l'abusiva reiterazione di contratti a termine sussiste anche quando i rapporti di lavoro sono stati instaurati senza un contratto scritto. La mancanza della forma scritta, che di per sé costituisce un'illegittimità, non può annullare la tutela prevista dalla normativa europea contro l'abuso dei contratti a termine, ma anzi ne rafforza la necessità.
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Lavoro pubblico precario: tutela anche senza contratto
Una lavoratrice del settore forestale, impiegata da una Pubblica Amministrazione con una serie di contratti a termine non scritti, ha visto riconosciuto il suo diritto al risarcimento per l'abuso di tali contratti. La Corte di Cassazione ha stabilito che la nullità dei contratti per mancanza di forma scritta non esclude la tutela contro la reiterazione abusiva, rafforzando così la protezione del lavoro pubblico precario in linea con le direttive europee. È stato invece negato il diritto a un'indennità per la mera disponibilità a lavorare.
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Danno comunitario: tutela anche senza contratto scritto
Una lavoratrice precaria, impiegata per anni da una pubblica amministrazione regionale tramite rapporti a termine non formalizzati per iscritto, ha richiesto il risarcimento per l'abusiva reiterazione dei contratti. La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha stabilito un principio cruciale: la tutela risarcitoria per il cosiddetto "danno comunitario" spetta al lavoratore anche in assenza di un contratto scritto. La nullità del contratto per vizio di forma, imputabile all'amministrazione, non può vanificare la protezione prevista dalla normativa europea contro l'abuso del lavoro precario. La Corte ha quindi cassato la decisione d'appello che negava il risarcimento, affermando che la mancanza di forma scritta costituisce un'illegittimità aggiuntiva che non esclude, ma anzi rafforza, la necessità di tutela.
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Danno comunitario: sì al risarcimento senza contratto
La Corte di Cassazione ha stabilito che un lavoratore del settore pubblico ha diritto al risarcimento del cosiddetto "danno comunitario" per l'abusiva reiterazione di contratti a termine, anche qualora tali contratti siano nulli per mancanza di forma scritta. Secondo la Corte, il vizio di forma, imputabile alla Pubblica Amministrazione, non può tradursi in una minore tutela per il lavoratore, poiché la protezione contro il precariato imposta dal diritto dell'Unione Europea prevale sul vizio formale del singolo contratto.
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Retribuzione mansioni superiori: la prova è decisiva
Un dipendente pubblico si è visto negare la restituzione di differenze retributive. La Cassazione ha stabilito che per la retribuzione mansioni superiori è necessaria la prova dello svolgimento effettivo dei compiti, non essendo sufficiente la data di decorrenza, meramente virtuale, indicata in un bando di selezione poi annullato. L'onere della prova grava interamente sul lavoratore.
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Trust liquidatorio e fallimento: compenso negato
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dei gestori di un trust liquidatorio che chiedevano un compenso per l'attività svolta prima del fallimento della società. La Corte ha confermato la decisione di merito che riteneva il trust inesistente in quanto in contrasto con le norme imperative fallimentari, rendendo nullo qualsiasi credito derivante da esso.
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Autodichia: quando il conflitto di giurisdizione non c’è
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso per conflitto negativo di giurisdizione sollevato da alcuni collaboratori del Senato. Sia gli organi di autodichia interni sia il giudice ordinario avevano negato la propria competenza a decidere sulla natura subordinata del loro rapporto di lavoro. La Cassazione ha chiarito che non sussiste un vero conflitto, poiché l'organo di autodichia ha deciso nel merito, negando l'esistenza di un rapporto con l'Amministrazione del Senato, mentre il giudice ordinario ha declinato la giurisdizione in astratto sulla base della domanda proposta.
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Posizione organizzativa de facto: sì alla retribuzione
La Corte di Cassazione ha stabilito che un dipendente pubblico che svolge di fatto le mansioni di una posizione organizzativa ha diritto a ricevere l'intera retribuzione corrispondente, incluse le indennità accessorie. Questo diritto sussiste anche se il provvedimento formale di nomina è illegittimo o inefficace. La Corte ha sottolineato che ciò che conta è l'effettivo svolgimento del lavoro e delle responsabilità, non la validità formale dell'atto di conferimento dell'incarico.
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Danno comunitario: tutela anche senza contratto scritto
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4075/2024, ha stabilito un principio cruciale per i lavoratori precari del settore pubblico. Ha chiarito che la tutela contro l'abusiva reiterazione di contratti a termine, nota come risarcimento del danno comunitario, spetta al lavoratore anche qualora i contratti siano stati stipulati senza la forma scritta richiesta per legge, e quindi formalmente nulli. La Corte ha ritenuto che la nullità formale, imputabile alla pubblica amministrazione, non può vanificare la protezione sostanziale voluta dal diritto europeo contro l'abuso del lavoro precario.
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Progressione economica: non dà diritto a retribuzione
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3854/2024, ha chiarito che la progressione economica all'interno della stessa area professionale nel pubblico impiego non comporta automaticamente lo svolgimento di mansioni superiori. Di conseguenza, un dipendente la cui promozione è stata annullata in autotutela non ha diritto alle differenze retributive per il periodo intermedio, poiché il contratto collettivo considera equivalenti tutte le mansioni all'interno dell'area. La Corte ha cassato la decisione di merito che aveva erroneamente presunto lo svolgimento di compiti di maggior rilievo basandosi su un inquadramento poi rimosso.
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Natura retributiva obbligo: cessione d’azienda nulla
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3505/2024, ha ribadito un principio cruciale in materia di cessione di ramo d'azienda dichiarata illegittima. Il caso riguarda una lavoratrice che, dopo la declaratoria di nullità del trasferimento, ha offerto la propria prestazione lavorativa all'originario datore di lavoro (cedente), il quale l'ha rifiutata. La Corte ha confermato che le somme dovute dal datore di lavoro cedente hanno natura retributiva e non risarcitoria. Di conseguenza, lo stipendio percepito dalla lavoratrice presso il datore di lavoro cessionario non può essere detratto, consolidando un orientamento a tutela del lavoratore.
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Lavori socialmente utili: quando è lavoro subordinato?
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3504/2024, ha stabilito che i lavori socialmente utili possono configurare un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato. Se il lavoratore è pienamente inserito nell'organizzazione del datore di lavoro, soggetto al suo potere direttivo (eterodirezione) e svolge mansioni rientranti nei fini istituzionali dell'ente, la sostanza del rapporto prevale sulla forma contrattuale, garantendo al lavoratore le relative tutele retributive.
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Cancellazione albo professionale: effetti sul contratto
La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della risoluzione di una convenzione tra un medico e il SSN a seguito della sua cancellazione dall'albo professionale. La successiva reiscrizione, anche se con effetto retroattivo, non può sanare il venir meno del requisito essenziale per il rapporto, rendendo irrilevante la retroattività nei confronti del terzo contraente (il Ministero). La cancellazione dall'albo professionale è un fatto storico che giustifica la cessazione del rapporto.
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Contratto a termine nullo: risarcimento per abuso
La Corte di Cassazione ha stabilito che un lavoratore del settore pubblico ha diritto al risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti a termine, anche se tali contratti sono nulli per mancanza di forma scritta. La Corte ha chiarito che la nullità, imputabile principalmente al datore di lavoro pubblico, non può vanificare la tutela eurounitaria contro il precariato. La nullità formale si aggiunge alla violazione sostanziale, rafforzando il diritto del lavoratore alla tutela risarcitoria agevolata (c.d. danno comunitario), senza necessità di provare il danno specifico. È stato invece respinto il motivo relativo a un compenso per la mera disponibilità alla chiamata.
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Lavoro a termine PA: tutela anche senza contratto scritto
La Corte di Cassazione ha stabilito che un lavoratore del settore pubblico ha diritto al risarcimento per l'abuso di contratti a termine (il cosiddetto 'danno comunitario') anche se i contratti sono nulli per mancanza di forma scritta. La sentenza chiarisce che la tutela del lavoratore precario, derivante dal diritto europeo, non può essere annullata da un vizio formale imputabile alla stessa Pubblica Amministrazione. Il caso riguarda un lavoratore forestale siciliano il cui rapporto di lavoro a termine PA era stato reiterato abusivamente senza contratti scritti.
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Tutela lavoratore precario: Danno anche senza contratto
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2992/2024, ha stabilito un principio fondamentale per la tutela del lavoratore precario nel settore pubblico. Un lavoratore, impiegato per anni da un'amministrazione regionale con una serie di contratti a termine, si è visto negare il risarcimento per l'abusiva reiterazione dei rapporti perché i contratti erano nulli per mancanza di forma scritta. La Cassazione ha ribaltato la decisione, affermando che la nullità del contratto, imputabile al datore di lavoro pubblico, non esclude, ma anzi rafforza, il diritto del lavoratore alla tutela risarcitoria prevista dalla normativa europea contro l'abuso dei contratti a termine. La mancanza di un contratto scritto valido non può tradursi in un indebolimento della protezione del lavoratore.
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