La Corte di Cassazione ha stabilito la piena legittimità della trattenuta TFR dipendenti pubblici pari al 2,50% sulla retribuzione lorda dei lavoratori assunti dopo il 1° gennaio 2001. Due dipendenti pubblici avevano contestato tale trattenuta, ritenendola illegittima sotto il regime del Trattamento di Fine Rapporto (TFR). La Suprema Corte, ribaltando le decisioni dei giudici di merito, ha accolto il ricorso del Ministero dell'Istruzione. I giudici hanno chiarito che la riduzione del 2,50% non costituisce un prelievo ingiustificato, ma un meccanismo contabile necessario per garantire il principio di invarianza della retribuzione netta. Questo sistema evita disparità di trattamento economico tra i dipendenti in regime di TFR e quelli rimasti in regime di Trattamento di Fine Servizio (TFS). Di conseguenza, la domanda di rimborso dei lavoratori è stata definitivamente respinta.
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