Un'agente di commercio ha effettuato il recesso dal contratto per giusta causa a causa dei continui ritardi nel pagamento delle provvigioni da parte della società preponente. Quest'ultima ha contestato la decisione, sostenendo l'esistenza di una prassi consolidata di pagamenti dilazionati. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del recesso dell'agente per giusta causa, stabilendo che la valutazione sulla gravità dell'inadempimento spetta al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata. La Corte ha inoltre chiarito che ai crediti dell'agente individuale si applica il regime di tutela del lavoro parasubordinato, con cumulo di interessi e rivalutazione, e non quello previsto per le transazioni commerciali.
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