Un operatore sanitario ha citato in giudizio un'Azienda Sanitaria Pubblica per il mancato pagamento di prestazioni rese per un servizio di 'dialisi estiva' tra il 2013 e il 2015. La Corte d'Appello aveva respinto la domanda, non riconoscendo la fattispecie come 'prestazioni aggiuntive' per mancanza dei requisiti autorizzativi. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17641/2023, ha cassato la decisione, riqualificando la prestazione come lavoro straordinario. Ha stabilito che, ai sensi dell'art. 2126 c.c., il lavoro effettivamente prestato con il consenso del datore di lavoro deve essere sempre retribuito, indipendentemente dai vincoli di bilancio dell'ente.
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