La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità di un licenziamento intimato a un dirigente di un ente pubblico economico. La controversia ruotava attorno a diverse contestazioni, tra cui l'uso di registrazioni audio di colloqui con i colleghi effettuate all'insaputa degli stessi. La Corte ha stabilito che tali registrazioni non costituiscono illecito disciplinare se finalizzate alla difesa dei propri diritti e se non eccedono tale scopo. Poiché gli altri addebiti, come l'auto-assegnazione di ferie, sono stati ritenuti di modesta entità, il licenziamento illegittimo è stato sanzionato con la sola tutela risarcitoria, escludendo la reintegrazione in assenza di specifiche clausole contrattuali che estendessero la stabilità reale alla categoria dirigenziale.
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