Un ex segretario comunale ottiene il trasferimento presso un Ministero tramite mobilità volontaria. Il dipendente rivendica il corretto calcolo dell'assegno ad personam per mobilità per tutelare il proprio trattamento economico. Il contenzioso riguarda le voci da includere nella base di calcolo, come l'indennità di segreteria convenzionata e la retribuzione di posizione, oltre al cumulo di interessi e rivalutazione monetaria sui crediti arretrati. La Corte di Cassazione conferma che l'indennità di segreteria convenzionata fa parte dell'assegno perché fissa e continuativa. I giudici escludono invece la retribuzione di posizione pregressa poiché il dipendente percepisce già la corrispondente indennità ministeriale. Infine, la Suprema Corte accoglie il ricorso del Ministero sul divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, rinviando la causa per il ricalcolo degli accessori.
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