Un dipendente ha agito in giudizio contro un ente di riscossione per ottenere il riconoscimento di mansioni superiori dirigenziali, contestando anche un trasferimento e un presunto demansionamento. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto della domanda, evidenziando che il lavoratore non ha fornito prove sufficienti circa l'effettivo svolgimento di funzioni di direzione, limitandosi a compiti di coordinamento già previsti dal suo inquadramento. Inoltre, la Corte ha chiarito che il mancato deposito telematico in appello di documenti precedentemente prodotti in formato cartaceo impedisce al giudice di esaminarli, qualora la parte non ne faccia specifica istanza illustrandone la decisività.
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