Un dipendente pubblico, trasferito illegittimamente e poi reintegrato, ha citato in giudizio l'ente per demansionamento pubblico impiego, lamentando l'assegnazione a compiti meno qualificanti. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che nel pubblico impiego rileva solo l'equivalenza formale delle mansioni, ovvero l'inquadramento contrattuale, e non la professionalità concreta acquisita. Di conseguenza, non essendoci un illecito, è stata negata anche la richiesta di risarcimento per perdita di chance.
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