Un quadro direttivo di un istituto di credito ha citato in giudizio il proprio datore di lavoro sostenendo di aver subito un demansionamento a seguito di un cambio di mansioni. La Corte di Cassazione, confermando le decisioni dei gradi precedenti, ha rigettato il ricorso. Secondo la Corte, un cambio di incarico, anche se comporta la perdita di poteri gestionali e di contatto diretto con la clientela, non costituisce demansionamento se le nuove mansioni sono professionalmente equivalenti, utilizzano l'esperienza pregressa e salvaguardano il livello professionale del lavoratore in una prospettiva dinamica, arricchendone le competenze.
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