La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 273/2024, ha rigettato il ricorso di una casa di cura contro la sentenza che dichiarava illegittimo il licenziamento di una dipendente. La motivazione del licenziamento, basata sull'esternalizzazione di un servizio, è stata giudicata infondata, configurando un'insussistenza del fatto licenziamento. La Corte ha confermato la reintegrazione della lavoratrice, sottolineando che, in questi casi, la tutela reintegratoria è l'unica sanzione applicabile, senza discrezionalità per il giudice.
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