Una società radiotelevisiva locale ha contestato una richiesta di contributi dell'INPS, basata su un CCNL per imprese nazionali. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'azienda, stabilendo che per il calcolo del minimale contributivo si deve fare riferimento al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni più rappresentative nel settore di attività effettivamente svolto dall'impresa (in questo caso, locale). Ha invece respinto il motivo relativo alla qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato, ritenendola una valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità.
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