La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35314/2024, ha stabilito che in caso di grave disagio causato da un vettore aereo, come un significativo ritardo o la cancellazione di un volo, il passeggero ha diritto non solo alla compensazione pecuniaria prevista dalla normativa europea, ma anche al risarcimento del danno non patrimoniale. Questo tipo di danno da ritardo aereo, che comprende lo stress e la sofferenza subiti, deve essere allegato e provato, anche tramite presunzioni, e non è considerato un danno automatico. La Corte ha chiarito che la Convenzione di Montreal non preclude tale risarcimento, il cui contenuto è definito dal diritto nazionale, nel caso di specie dall'art. 2059 del codice civile.
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