Un'azienda licenziataria, dopo la fine del contratto per un noto marchio di occhiali, viene accusata di aver imitato le iniziative commerciali del suo ex partner. La Cassazione interviene sul tema della **concorrenza sleale parassitaria**. La Corte chiarisce che tale illecito non richiede la contraffazione del marchio, ma si configura quando un'impresa si appropria sistematicamente del lavoro altrui. Pur non essendoci violazione del marchio, la condotta complessiva è stata giudicata sleale. La Cassazione rigetta il ricorso dell'azienda imitatrice ma accoglie in parte quello del titolare del marchio, rinviando il caso alla Corte d'Appello per correggere alcuni errori nella precedente sentenza, in particolare sulla mancata emissione di un ordine di cessazione della condotta.
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