Un'azienda, ritenuta responsabile per un incendio che ha distrutto un capannone locato, ha richiesto l'indennizzo alle proprie assicurazioni. La Corte di Cassazione ha confermato la mancata copertura di una polizza 'property' per un sito non specificato in contratto, ma ha ribaltato la decisione dei giudici di merito riguardo alla Polizza RC (Responsabilità Civile). La Suprema Corte ha stabilito che la clausola 'danni materiali a cose' deve essere interpretata in modo sistematico e può estendersi anche a danni immateriali, come la perdita dei canoni di locazione da parte del proprietario, in quanto conseguenza prevedibile del rischio assicurato.
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