La Corte di Cassazione chiarisce i confini della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. in caso di incendio. Un imprenditore, subconduttore di un locale, viene ritenuto responsabile per i danni a un immobile vicino, nonostante l'incendio fosse di natura dolosa e opera di terzi ignoti. La Corte stabilisce che, per escludere la responsabilità del custode, non basta provare il fatto del terzo, ma è necessario dimostrare che l'evento fosse imprevedibile e inevitabile in relazione alle condizioni della cosa custodita. La sentenza accoglie i ricorsi delle compagnie assicurative e dichiara inammissibile quello dell'imprenditore.
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