La Corte di Cassazione ha stabilito che la responsabilità del depositario fiscale per il mancato pagamento delle accise su prodotti energetici è di natura oggettiva. Anche in caso di svincolo irregolare causato da una frode di terzi, come la falsificazione di documenti di trasporto, il depositario rimane obbligato al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni. La Corte, allineandosi alla giurisprudenza europea, ha chiarito che l'abbuono d'imposta è previsto solo per la "perdita" fisica del prodotto (distruzione o impossibilità di immissione in consumo), non per la sua sottrazione fraudolenta, che di fatto ne costituisce un'immissione illegale nel mercato.
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