Una società energetica, dopo aver subito la revoca definitiva degli incentivi per violazioni accertate, viene citata in giudizio dall'Ente Gestore per la restituzione delle somme già percepite. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, stabilisce un principio fondamentale sulla giurisdizione: la controversia sulla legittimità della revoca appartiene al giudice amministrativo, ma la successiva azione per la restituzione incentivi energetici è una semplice richiesta di pagamento di un debito (indebito oggettivo). Questa seconda causa, di natura puramente patrimoniale, rientra nella competenza del giudice ordinario civile, poiché il potere della Pubblica Amministrazione si è già esaurito con l'atto di revoca, ormai definitivo.
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