Una contribuente siciliana, colpita dal terremoto del 1990, ha richiesto il rimborso delle imposte IRPEF versate per il triennio 1990-1992 tramite il proprio datore di lavoro. L'Amministrazione Finanziaria ha rifiutato la richiesta, sostenendo che il beneficio non spettasse ai lavoratori dipendenti e che l'istanza fosse tardiva. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del fisco, confermando il diritto al Rimborso imposte sisma 1990 nella misura del 90% di quanto versato. I giudici hanno chiarito che l'agevolazione spetta al lavoratore (soggetto passivo sostanziale) e che la domanda, presentata nel 2009, rispetta ampiamente il termine di decadenza di due anni stabilito dalla legge di interpretazione autentica.
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