Un azionista proponeva una querela di falso contestando la propria firma su un atto di trasferimento di azioni, di cui era disponibile solo una fotocopia. Dopo aver perso in primo e secondo grado, e vista respinta l'impugnazione in Cassazione, tentava la via della revocazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile, ribadendo che tale rimedio non può essere utilizzato per rimettere in discussione la valutazione delle prove fatta dal giudice di merito. La decisione chiarisce che il procedimento di querela di falso può svolgersi anche su una copia, la cui efficacia probatoria è liberamente apprezzata dal giudice.
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