La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità di un appello a causa della mancata allegazione o di un esplicito richiamo alla dichiarazione di domicilio nell'atto di impugnazione. La sentenza sottolinea che, secondo la normativa applicabile (art. 581, comma 1-ter c.p.p., ora abrogato), non era sufficiente la mera presenza dell'imputato nel primo grado di giudizio. Per evitare la sanzione di inammissibilità appello, era necessario un riferimento chiaro, specifico e inequivoco alla precedente elezione di domicilio, tale da permetterne l'immediata individuazione nel fascicolo processuale.
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