La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso patteggiamento, confermando che i motivi di impugnazione sono tassativi. La sentenza in esame, emessa a seguito di accordo tra le parti per un reato minore, era stata impugnata per la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. (cause di proscioglimento). La Corte ha ribadito che, dopo la riforma del 2017, un vizio di motivazione su questo punto non rientra più tra i motivi validi per ricorrere, valorizzando la natura consensuale dell'accordo.
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