Due cittadini stranieri, dopo un patteggiamento per reati legati a false autocertificazioni per la conversione della patente, ricorrono in Cassazione lamentando un'errata qualificazione giuridica. Sostenevano che la loro condotta dovesse essere inquadrata solo come falsità ideologica del privato e non come tentativo di indurre in errore il pubblico ufficiale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che l'impugnazione di una sentenza di patteggiamento per questo motivo è consentita solo in caso di errore manifesto, qui non riscontrato. La Corte ha confermato la possibilità di concorso tra il reato di falsa attestazione del privato e quello di falsità per induzione in errore del pubblico ufficiale.
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